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Statuto del Comune di Riace

 


SEZIONE I - PRINCIPI E FUNZIONI
Articolo 1 - Principi

1. Il comune di Riace, nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonchè dell' autonomia impositiva e finanziaria, é impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta, ed in particolare a:

superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale dellle donne, sostenere le libere forme associative;

valorizzare e ove possibile incentivare i settori produttivi;

tutelare e recuperare l'ambiente ed il patrimonio storico/culturale;

favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Articolo 2 - Funzioni

Il Comune di Riace svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.

Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia e ne favorisce l'associazione nel pieno rispetto delle varie posizioni istituzionali.

Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione

E' impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.

Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3 - Territorio, stemma e gonfalone

Il territorio comunale si estende per kmq 1605 ed é delimitato come segue:

per tre lati con i Comuni di Stignano e Camini e per un lato con il demanio marittimo dello Stato

Il palazzo Civico, sede comunale, é ubicato in via Vittorio Veneto n.1

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella Sede Comunale esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze

Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che vengono confermati

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze. ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone o lo stemma del Comune.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 4 - Albo pretorio

La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

La pubblicazione deve garantire l' accessibilità, l' integralità e la facilità di lettura

Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi di un messi comunale o su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 5 - Pari opportunità

Negli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta, Commissioni, Comitati, Consulte ecc) e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, potrà esserci la presenza di entrambi i sessi.

SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 6 - Organi politici

Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Articolo 7 - Deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale sull' apprezzamento delle qualità oggettive di una persona o sulla valutazione dell' azione da questi svolta.

L' istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli Uffici, la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta é curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso é sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

I verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario

Articolo 8 - Il Consiglio Comunale. Composizione

Il Consiglio Comunale é organo collegiale d' indirizzo e controllo eletto contestualmente all' elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge.

E' composto dal Sindaco e da 12 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.

Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili

Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio

L'attività del Consiglio é disciplinata dal regolamento.

Il Consiglio Comunale é convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione

Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano ai sensi dell'art.1, comma 2-ter, della legge 25 marzo 1993, n.81

Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio é convocato, in un termine non superiore a 20 giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste , rientranti nelle competenze del Consiglio.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

Il Consiglio Comunale, potrà istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte normalmente dai Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale, salvo apposita deliberazione consiliare che potrà prevedere l'aggiunta di persone esterne. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza é attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate da un apposito regolamento.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Asssessori ogni qual volta questi lo richiedono

Articolo 10 - Sessioni del Consiglio

1. Le sessioni consiliari sono:
A)
ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto
B)
consuntive
C) Straordinarie, in tutti gli altri casi
D) Urgenti, quando la deliberazione é ritenuta indifferibile

2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; quelle urgenti con un anticipo di almeno 24 ore.

Articolo 11 - Competenze del Consiglio

Al Consiglio Comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all' art. 32 delle legge n. 142/90, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento

Articolo 12 - Linee programmatiche

Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

Il Consiglio Comunale é chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.

Il documento, dopo la discussione, é sottoposto all' approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

Con periodicità semestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 13 - Partecipazione dei Consiglieri.

Lo stato giuridico, le dimissioni e le sostituzioni dei Consiglieri sono regolate dalla legge;essi rappresentano l' intera comunità alla quale costantemente rispondono

Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nella elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d' età.

I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo effettivamente utilizzato per l' espletamento del mandato, fermo restando che l'ammontare mensile non può superare in nessuna caso la percentuale di un terzo dell' indennità prevista per il Sindaco, come previsto dalla legge 256/99. L' interessato può richiedere, nei casi stabiliti dal regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, come previsto dalla legge 256/99.

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, unitamente all' indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capogruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché questi gruppi risultino composti da almeno due membri onde evitare la nascita di numerosi mono-gruppi.

Nel caso di mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l' assenza a tre sedute consiliari consecutive o a dieci complessive, salvo che sia stata documentata a suo tempo l' impossibilità a parteciparvi. Il Segretario Comunale, d' ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha cinque giorni di tempo per presentare formali documenti giustificativi ed osservazioni . Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione é depositata nella segreteria e notificata all' interessato entro i cinque giorni successivi.

Articolo 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all' espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabiliti dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell' attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi su richiesta hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all' organo.

Ciascun Consigliere é tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 15 - Il Sindaco

Il Sindaco é eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

Egli rappresenta il Comune ed é l'organo responsabile dell' amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, o ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull' esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull' attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Sindaco é inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell' ambito dei criteri indicati dalla Regione (n.b. = quest'ultimo inciso va inserito soltanto se la Regione ha effettivamente disciplinato tale materia), e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 16 - Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale del' ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed é l' organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

Dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

convoca i comizi per i referendum previsti dall' art.6 della legge 142/90 e s.m. e i. ;

adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalle leggi;

nomina il Segretario comunale scegliendolo nell' apposito albo;

conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali o quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze effettive e verificabili.

Articolo 17 - Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco nell' esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.


Articolo 18 - Attribuzioni ed organizzazione

Il Sindaco, nell' esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

stabilisce gli argomenti all' ordine del giorno delle sedute del Consigli Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta é formulata da un quinto dei Consiglieri;(n.n questa attribuzione non si inserisce nel caso in cui lo Statuto istituisca la figura del presidente del Consiglio Comunale)

Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge

propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede

riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare

Articolo 19 - Vicende della carica del Sindaco

IN caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario

Articolo 20 - Vice Sindaco e Assessore Anziano

Il vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall' esercizio della funzione adottata ai sensi dell' art.15. comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall' art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l' Assessore Anziano, intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del Consiglio restano di competenza del Consigliere Anziano.

Articolo 21 - Giunta Comunale

La Giunta Comunale é composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, dei quali non più di due esterni.

Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Le cause di incompatibilità, la posizione o lo stato giuridico degli assessori nonché degli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque fare parte della Giunta colore che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, d' affinità di primo grado, di affiliazione o i coniugi.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Della nomina della Giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori

La Giunta é convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Articolo 22 - Competenze della Giunta

La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi op dallo Statuto, del sindaco , degli organi di decentramento, del segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre:

esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;

collabora con il Sindaco nell' amministrazione del Comune e nell' attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nel confronti dello stesso;

adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta all'esame dell' organo di controllo ai sensi dell' art.17, comma 34 della legge 15 maggio 1997, n.127.

Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle Commissioni Consiliari.

La Giunta rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.

Articolo 23 - Responsabilità

Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Il comportamento degli amministratori, nell' esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all' imparzialità e al principio di buona amministrazione.

Articolo 24 - Divieto di incarichi e consulenze

Al Sindaco, agli Assessori, e ai Consiglieri Comunali é vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 25 - La partecipazione dei cittadini

La partecipazione dei cittadini di attua attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.

Articolo 26 - Rapporti con le associazioni

Il Comune favorisce le libere forme associative, impegnandosi a:

favorire e sostenere associazionismo locale

garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune.

A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, concedendo, nei limiti della disponibilità, mezzi o sussidi.

Allo scopo di ottenere la registrazione é necessario che l' associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Articolo 27 - Organismi di partecipazione dei cittadini

Il Comune può promuovere la costituzione di un organismo di partecipazione.

Il regolamento disciplina l' organizzazione ed il funzionamento di tale organismo, nel rispetto del principio della autogestione organizzativa.

L' organismo di partecipazione ha il diritto di assumere informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti, di fornire autonomamente proposte, ed esprimere rilievi tendenti a dare efficienza ed efficacia all' azione amministrativa.

Il Comune può istituire, altresì una o più consulte nei settori dell' economia, del lavoro, dell' ambiente, della cultura, della qualità della vita.

Le consulte esprimono pareri sul bilancio preventivo, sul programma degli investimenti, sul piano regolatore generale, sui piano d'attuazione e sul rendiconto d' esercizio

Il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta all' anno, una riunione aperta con la partecipazione delle consultenella quale il Sindaco illustra lo stato della Comunità.

Articolo 28 - Referendum consultivo

Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 30% del corpo elettorale, l'indizione di referendum consultivi, anche limitata ad una parte limitata del corpo elettorale, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.

Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative.

La raccolta delle firme per la richiesta di referendum é effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali é indicato il quesito ed il nome dei cittadini promotori.

I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all' anno, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno, purché per quel periodo non coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento é fissata con provvedimento del Sindaco.

Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del Consiglio Comunale.

Presso l'ufficio elettorale é costituito l' ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Comunale, unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari.

L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all' accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L' ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.

La proposta referendaria é approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l' organo competente adotta i provvedimenti consequenziali.

Articolo 29 - Consultazione della popolazione

Il Comune può organizzare la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà di espressione del voto

Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale di interesse generale.

Le procedure e le modalità della consultazione sono quelle indicate nell' articolo precedente, in quanto applicabili.

Articolo 30 - Iniziativa dei singoli cittadini

Uno o più cittadini possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all' ordine del giorno del competente organo comunale.

Articolo 31 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

Tutti gli atti dell' amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Il regolamento assicura ai cittadini, singolo o associati, il diritto di accessi ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'ente é in possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l' informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull' ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Articolo 32 - Partecipazione al provvedimento

Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l' avvio del procedimento é comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall' articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì il diritto di presentare memorie scritte e documenti che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l' obbligo di valutare, ove pertinenti.

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto precedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Il recesso del Comune dall' accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di procedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 33 - Servizio per le relazioni con il pubblico

Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n.241 sarà istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.

Articolo 34 - Integrazione sociale

Il Comune si adopererà a realizzare, con risorse proprie o derivate, interventi per l' assistenza e l' integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, riconosciuti o riconoscibili, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.

Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l'organismo di partecipazione.

SEZIONE IV - DIFENSORE CIVICO

Articolo 35 - Il difensore civico

Il Comune istituisce l' ufficio del difensore civico per garantire l' imparzialità e il buon andamento dell 'Amministrazione.

Il difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell' Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Il difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta, a termini dell' art.17, comma 39 della legge 15 maggio 1997, n.127

L' ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.

Il difensore civico é eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell' attività professionale pubblica o privata, offrano garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L' elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Le candidature all' ufficio di difensore civico possono essere proposte dall' organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All' ammissione delle candidature provvede la Giunta sulla base dei requisiti fissati dal regolamento.

Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri

Il difensore civico resta incarica 5 anni, può essere revocato e può essere rieletto per una sola volta.

La struttura dell' ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del difensore civico sono disciplinate dal regolamento

SEZIONE V - FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 36 - Finanza locale

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell' ambito delle leggi sulla finanza pubblica

Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 37 - Pubblicizzazione di dati di bilancio

Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l' anno successivo ed entro il 30 giugno dell' anno successivo il conto consuntivo.

Articolo 38 - Regolamento di contabilità dei contratti

Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria

Articolo 39 - Il revisore dei conti

Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti ed in quello dei ragionieri.

Il revisore é insediato dal Sindaco previa dichiarazione di non aver accettato analogo incarico in più di quattro comuni.

Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non é revocabile, salvo inadempienza ed é rieleggibile per una sola volta.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune

Il revisore dei conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell' esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria

Il revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:

collabora con l'organo consiliare e può partecipare alle sedute, con diritto di parola;

esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all' acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all' attività contrattuale, all' amministrazione dei beni, alla completezza delle documentazioni, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo stesso schema di rendiconto entro il termine di dieci giorni decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;

riferisce all'organo consiliare si gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

effettua verifiche di cassa

Articolo 40 - Controllo economico della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati nei bilanci e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all' assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

SEZIONE VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 41 - Organizzazione degli uffici e del personale

L' ordinamento degli uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l' organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa é attribuita agli organi burocratici.

La struttura organizzativa del Comune é disciplinata dal Regolamento sull' ordinamento degli uffici e servizi.

Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta può istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono fare parte dipendenti dell' Ente o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all' art.45 del D.lgs 30 dicembre 1992, n.504

La Giunta può istituire altresì i seguenti uffici servizi e funzione obbligatori:

Coordinatore Unico dei Lavori Pubblici;

Responsabile dell' intervento ex art. 7 della legge n.109/1994;

Ufficio per i procedimenti disciplinari;

Servizio ispettivo ex art.1 comma 62 legge n.662/1966;

Ufficio statistica, ai sensi del Dlgs. n. 322/1989;

Ufficio Relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art.12 del Dlgs n.29/1993;

Ufficio del Difensore Civico.

La composizione, le modalità di funzionamento, e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente sono disciplinati con norme regolamentari.

Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.

La copertura dei posti di responsabile di servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 42 - Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato da Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all' art.17, comma 75 della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le sue funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo segretario. La nomina é disposta non prima di 60 giorni, e non oltre 120 dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario é confermato.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.

Al Segretario Comunale é consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell' ente in ordine alla conformità dell' azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il segretario inoltre:

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

può rogare tutti i contratti nei quali l'ente é parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell' interesse dell' ente;

esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferiti dal Sindaco.

Gli organi dell'ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto o ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.

Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell' art. 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1.mo comma dello stesso articolo. In tal caso le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina o alla revoca del Segretario Comunale.

Articolo 43 - Il Direttore Generale

Ove il Comune intenda avvalersi della figura del direttore generale, stipula apposita convenzione con altro/i Comune/i le cui popolazioni assommate a quella del Comune raggiungano i 15.000 abitanti.

La deliberazione di convenzione é adottata dal Consiglio Comunale e contiene l' indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione é altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l'atto di nomina e curerà la stipula del contratto.

Il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.

Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

SEZIONE VII - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 44 - Conferenza dei servizi

Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

Si considera acquisito l' assenso dell' amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello inizialmente previsto.

Resta salvo quanto disposto dall' art.14 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241

Articolo 45 - Concessione dei vantaggi economici

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziar e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati avvengono secondo quanto previsto nell' apposito regolamento comunale.

Articolo 46 - Pubblicazione ed esecutività

Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all' albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall' inizio della pubblicazione

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all' albo.

Articolo 47 - Forme particolari di pubblicazione

L' amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

SEZIONE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48 - Modifiche allo Statuto

Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnai.

Articolo 49 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Dopo l'espletamento del controllo da parte dell' organo regionale, lo Statuto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all' albo pretorio per 30 giorni consecutivi, inviato al Ministero dell' Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio


 

Rassegna stampa

Notizie tratte dai giornali, in cui si parla di Riace e circondario.

De Sena a Riace e Caulonia. Gazzetta del Sud del 02.03.2006 leggi l'articolo...

Lucano, una sfida da raccogliere. Gazzetta del Sud del 15.11.2005 leggi l'articolo...

 

 

 

 

 
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