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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITI
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Statuto del Comune di Riace
SEZIONE I - PRINCIPI E FUNZIONI
Articolo 1 - Principi
1. Il comune di Riace, nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa,
organizzativa ed amministrativa, nonchè dell' autonomia impositiva e
finanziaria, é impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della
comunità che rappresenta, ed in particolare a:
superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati,
riconoscere il ruolo sociale dellle donne, sostenere le libere forme
associative;
valorizzare e ove possibile incentivare i settori produttivi;
tutelare e recuperare l'ambiente ed il patrimonio storico/culturale;
favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti
amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell'ente.
Articolo 2 - Funzioni
Il Comune di Riace svolge funzioni amministrative proprie e funzioni
attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella
Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.
Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali
sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia
e ne favorisce l'associazione nel pieno rispetto delle varie posizioni
istituzionali.
Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi
dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla
loro specificazione ed attuazione
E' impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed
internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e
nella pace.
Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.
Articolo 3 - Territorio, stemma e gonfalone
Il territorio comunale si estende per kmq 1605 ed é delimitato come segue:
per tre lati con i Comuni di Stignano e Camini e per un lato con il demanio
marittimo dello Stato
Il palazzo Civico, sede comunale, é ubicato in via Vittorio Veneto n.1
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella Sede
Comunale esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per
particolari esigenze
Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che vengono confermati
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze. ed ogni qual volta sia
necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare
iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone o lo stemma
del Comune.
La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per
fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Articolo 4 - Albo pretorio
La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per la
pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti
La pubblicazione deve garantire l' accessibilità, l' integralità e la facilità
di lettura
Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma,
avvalendosi di un messi comunale o su attestazione di questi, ne certifica
l'avvenuta pubblicazione.
Articolo 5 - Pari opportunità
Negli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta, Commissioni, Comitati,
Consulte ecc) e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune,
potrà esserci la presenza di entrambi i sessi.
SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE
Articolo 6 - Organi politici
Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Articolo 7 - Deliberazioni degli organi collegiali
Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale sull' apprezzamento
delle qualità oggettive di una persona o sulla valutazione dell' azione da
questi svolta.
L' istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono
attraverso i responsabili degli Uffici, la verbalizzazione degli atti e delle
sedute del Consiglio e della Giunta é curata dal segretario comunale, secondo
le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del
Consiglio.
Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso é sostituito in via temporanea dal componente del
Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di
età.
I verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale sono firmati dal
Presidente e dal Segretario
Articolo 8 - Il Consiglio Comunale. Composizione
Il Consiglio Comunale é organo collegiale d' indirizzo e controllo eletto
contestualmente all' elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della
legge.
E' composto dal Sindaco e da 12 membri e dura in carica per un periodo di
cinque anni.
Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo
Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili
Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio
L'attività del Consiglio é disciplinata dal regolamento.
Il Consiglio Comunale é convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che
stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione
Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal
Consigliere anziano ai sensi dell'art.1, comma 2-ter, della legge 25 marzo
1993, n.81
Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio é
convocato, in un termine non superiore a 20 giorni, con all'ordine del giorno
le questioni richieste , rientranti nelle competenze del Consiglio.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal
regolamento.
Il Consiglio Comunale, potrà istituire con apposita deliberazione, commissioni
permanenti temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di
inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte normalmente dai
Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale, salvo apposita deliberazione
consiliare che potrà prevedere l'aggiunta di persone esterne. Per quanto
riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la
presidenza é attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle
commissioni verranno disciplinate da un apposito regolamento.
La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dai
componenti del Consiglio.
Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Asssessori ogni qual
volta questi lo richiedono
Articolo 10 - Sessioni del Consiglio
1. Le sessioni consiliari sono:
A)
ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto
B)
consuntive
C) Straordinarie, in tutti gli altri casi
D) Urgenti, quando la deliberazione é ritenuta indifferibile
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima
del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; quelle urgenti con un
anticipo di almeno 24 ore.
Articolo 11 - Competenze del Consiglio
Al Consiglio Comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all' art.
32 delle legge n. 142/90, nonché quelle previste dalle leggi statali e
regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento
Articolo 12 - Linee programmatiche
Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il
parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
Il Consiglio Comunale é chiamato, in sede di discussione, a definire le linee
relativamente all'attività di propria competenza.
Il documento, dopo la discussione, é sottoposto all' approvazione del
Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
Con periodicità semestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed
all'adeguamento delle linee programmatiche.
Articolo 13 - Partecipazione dei Consiglieri.
Lo stato giuridico, le dimissioni e le sostituzioni dei Consiglieri sono
regolate dalla legge;essi rappresentano l' intera comunità alla quale
costantemente rispondono
Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nella
elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità
di voti sono esercitate dal più anziano d' età.
I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo
effettivamente utilizzato per l' espletamento del mandato, fermo restando che
l'ammontare mensile non può superare in nessuna caso la percentuale di un
terzo dell' indennità prevista per il Sindaco, come previsto dalla legge
256/99. L' interessato può richiedere, nei casi stabiliti dal regolamento, la
trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, come
previsto dalla legge 256/99.
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel
regolamento del Consiglio Comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco ed al
Segretario Comunale, unitamente all' indicazione del nome del capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi
sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i
relativi capogruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di preferenze.
I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste
elettorali nei quali sono stati eletti purché questi gruppi risultino composti
da almeno due membri onde evitare la nascita di numerosi mono-gruppi.
Nel caso di mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si
determina per l' assenza a tre sedute consiliari consecutive o a dieci
complessive, salvo che sia stata documentata a suo tempo l' impossibilità a
parteciparvi. Il Segretario Comunale, d' ufficio o su istanza di qualsiasi
elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha cinque giorni di
tempo per presentare formali documenti giustificativi ed osservazioni . Entro
i dieci giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la
causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione é depositata nella
segreteria e notificata all' interessato entro i cinque giorni successivi.
Articolo 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri
I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze,
mozioni e proposte di deliberazione.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo
dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio
Comunale.
I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune,
nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e
informazioni utili all' espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e
nelle forme stabiliti dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell' attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi su richiesta hanno
diritto di ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva
informazione sulle questioni sottoposte all' organo.
Ciascun Consigliere é tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale,
presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio
ed ogni altra comunicazione ufficiale.
Articolo 15 - Il Sindaco
Il Sindaco é eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite
nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di
incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
Egli rappresenta il Comune ed é l'organo responsabile dell' amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se
nominato, o ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull' esecuzione degli atti.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi dallo statuto, dai
regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di
vigilanza e controllo sull' attività degli assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni.
Il Sindaco é inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale, nell' ambito dei criteri indicati dalla Regione (n.b. =
quest'ultimo inciso va inserito soltanto se la Regione ha effettivamente
disciplinato tale materia), e sentite le categorie interessate a coordinare
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i
bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare
riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di
vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse
all'ufficio.
Articolo 16 - Attribuzioni di amministrazione
Il Sindaco ha la rappresentanza generale del' ente, può delegare le sue
funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed é l' organo
responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
Dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché
l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
convoca i comizi per i referendum previsti dall' art.6 della legge 142/90 e
s.m. e i. ;
adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalle leggi;
nomina il Segretario comunale scegliendolo nell' apposito albo;
conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa
deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel
caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina
del direttore;
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali o quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze
effettive e verificabili.
Articolo 17 - Attribuzioni di vigilanza
Il Sindaco nell' esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti,
anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per
azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse,
informandone il Consiglio Comunale.
Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se
nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del
Comune.
Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Articolo 18 - Attribuzioni ed organizzazione
Il Sindaco, nell' esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
stabilisce gli argomenti all' ordine del giorno delle sedute del Consigli
Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione
quando la richiesta é formulata da un quinto dei Consiglieri;(n.n questa
attribuzione non si inserisce nel caso in cui lo Statuto istituisca la figura
del presidente del Consiglio Comunale)
Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti
previsti dalla legge
propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di
competenza consiliare
Articolo 19 - Vicende della carica del Sindaco
IN caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco,
la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle
elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo
Consiglio e del nuovo Sindaco.
Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di
cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al
Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con
contestuale nomina di un commissario
Articolo 20 - Vice Sindaco e Assessore Anziano
Il vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall' esercizio della funzione
adottata ai sensi dell' art.15. comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55,
come modificato dall' art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice
Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l' Assessore Anziano,
intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la
convocazione e direzione del Consiglio restano di competenza del Consigliere
Anziano.
Articolo 21 - Giunta Comunale
La Giunta Comunale é composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro
assessori, dei quali non più di due esterni.
Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui
un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del
Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di consigliere.
Le cause di incompatibilità, la posizione o lo stato giuridico degli assessori
nonché degli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla
legge; non possono comunque fare parte della Giunta colore che abbiano tra
loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, d' affinità
di primo grado, di affiliazione o i coniugi.
Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al
giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale.
Della nomina della Giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva alle elezioni
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al
Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta
successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco
provvede alla nomina dei nuovi assessori
La Giunta é convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso
deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in
modo informale dalla stessa.
Articolo 22 - Competenze della Giunta
La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al
Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi op dallo
Statuto, del sindaco , degli organi di decentramento, del segretario o dei
responsabili dei servizi. Inoltre:
esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere
entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso
del mandato;
collabora con il Sindaco nell' amministrazione del Comune e nell' attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio;
riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositiva e di impulso nel confronti dello stesso;
adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica
del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta
all'esame dell' organo di controllo ai sensi dell' art.17, comma 34 della
legge 15 maggio 1997, n.127.
Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle Commissioni Consiliari.
La Giunta rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.
Articolo 23 - Responsabilità
Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in
materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Il comportamento degli amministratori, nell' esercizio delle proprie funzioni,
deve essere improntato all' imparzialità e al principio di buona
amministrazione.
Articolo 24 - Divieto di incarichi e consulenze
Al Sindaco, agli Assessori, e ai Consiglieri Comunali é vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
SEZIONE III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Articolo 25 - La partecipazione dei cittadini
La partecipazione dei cittadini di attua attraverso il coinvolgimento dei
cittadini nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste
dai successivi articoli e dal regolamento.
Articolo 26 - Rapporti con le associazioni
Il Comune favorisce le libere forme associative, impegnandosi a:
favorire e sostenere associazionismo locale
garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi
consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune.
A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le
associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni
locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, concedendo, nei limiti della
disponibilità, mezzi o sussidi.
Allo scopo di ottenere la registrazione é necessario che l' associazione
depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del
legale rappresentante.
Articolo 27 - Organismi di partecipazione dei cittadini
Il Comune può promuovere la costituzione di un organismo di partecipazione.
Il regolamento disciplina l' organizzazione ed il funzionamento di tale
organismo, nel rispetto del principio della autogestione organizzativa.
L' organismo di partecipazione ha il diritto di assumere informazioni sullo
stato degli atti, di intervenire nei procedimenti, di fornire autonomamente
proposte, ed esprimere rilievi tendenti a dare efficienza ed efficacia all'
azione amministrativa.
Il Comune può istituire, altresì una o più consulte nei settori dell'
economia, del lavoro, dell' ambiente, della cultura, della qualità della vita.
Le consulte esprimono pareri sul bilancio preventivo, sul programma degli
investimenti, sul piano regolatore generale, sui piano d'attuazione e sul
rendiconto d' esercizio
Il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta all' anno, una riunione aperta
con la partecipazione delle consultenella quale il Sindaco illustra lo stato
della Comunità.
Articolo 28 - Referendum consultivo
Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno
il 30% del corpo elettorale, l'indizione di referendum consultivi, anche
limitata ad una parte limitata del corpo elettorale, indicando il quesito
referendario in maniera chiara ed univoca.
Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani
urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative.
La raccolta delle firme per la richiesta di referendum é effettuata su moduli
forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali é indicato il quesito ed
il nome dei cittadini promotori.
I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all' anno, nel
periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno, purché per quel periodo non
coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La
data di svolgimento é fissata con provvedimento del Sindaco.
Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme
per l'elezione del Consiglio Comunale.
Presso l'ufficio elettorale é costituito l' ufficio per il referendum,
composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal
Consiglio Comunale, unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni
in caso di impedimento dei titolari.
L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi
dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei
reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti
contestati, all' accertamento del numero complessivo degli elettori e dei
votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli
contrari alla proposta sottoposta a referendum. L' ufficio per il referendum
conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
La proposta referendaria é approvata se alla votazione ha partecipato almeno
la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della
maggioranza dei votanti.
Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l' organo competente adotta i
provvedimenti consequenziali.
Articolo 29 - Consultazione della popolazione
Il Comune può organizzare la consultazione dei cittadini, garantendo la
libertà di espressione del voto
Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale di
interesse generale.
Le procedure e le modalità della consultazione sono quelle indicate nell'
articolo precedente, in quanto applicabili.
Articolo 30 - Iniziativa dei singoli cittadini
Uno o più cittadini possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi
alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro
ricevimento.
Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni
sollevate all' ordine del giorno del competente organo comunale.
Articolo 31 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini
Tutti gli atti dell' amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di
quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.
Il regolamento assicura ai cittadini, singolo o associati, il diritto di
accessi ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'ente é in
possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo
pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici
e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per
assicurare ai cittadini l' informazione sullo stato degli atti e delle
procedure e sull' ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino.
Articolo 32 - Partecipazione al provvedimento
Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive, l' avvio del procedimento é comunicato entro cinque
giorni, con le modalità previste dall' articolo 8 della legge 241/1990, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento é destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del
procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì il
diritto di presentare memorie scritte e documenti che il soggetto competente
ad emanare il provvedimento ha l' obbligo di valutare, ove pertinenti.
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto precedente
può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di
questo.
Il recesso del Comune dall' accordo di cui al comma precedente può avvenire
solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via
preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di procedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
Articolo 33 - Servizio per le relazioni con il pubblico
Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n.241 sarà istituito
l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
Articolo 34 - Integrazione sociale
Il Comune si adopererà a realizzare, con risorse proprie o derivate,
interventi per l' assistenza e l' integrazione sociale dei portatori di
handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, riconosciuti o
riconoscibili, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi
civili sostitutivi degli obblighi di leva.
Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo
della consultazione con l'organismo di partecipazione.
SEZIONE IV - DIFENSORE CIVICO
Articolo 35 - Il difensore civico
Il Comune istituisce l' ufficio del difensore civico per garantire l'
imparzialità e il buon andamento dell 'Amministrazione.
Il difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o
ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le
carenze ed i ritardi dell' Amministrazione nei confronti dei cittadini.
Il difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità
sulle deliberazioni della Giunta, a termini dell' art.17, comma 39 della legge
15 maggio 1997, n.127
L' ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con
altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.
Il difensore civico é eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra
i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio
di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento
dell' attività professionale pubblica o privata, offrano garanzie di
competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L'
elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Le candidature all' ufficio di difensore civico possono essere proposte dall'
organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All' ammissione delle
candidature provvede la Giunta sulla base dei requisiti fissati dal
regolamento.
Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del
Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri
Il difensore civico resta incarica 5 anni, può essere revocato e può essere
rieletto per una sola volta.
La struttura dell' ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del
difensore civico sono disciplinate dal regolamento
SEZIONE V - FINANZA E CONTABILITA'
Articolo 36 - Finanza locale
Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite, nell' ambito delle leggi sulla finanza pubblica
Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.
Articolo 37 - Pubblicizzazione di dati di bilancio
Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'
anno successivo ed entro il 30 giugno dell' anno successivo il conto
consuntivo.
Articolo 38 - Regolamento di contabilità dei contratti
Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei
contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le
forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria
Articolo 39 - Il revisore dei conti
Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il revisore
dei conti, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti,
nell'albo dei dottori commercialisti ed in quello dei ragionieri.
Il revisore é insediato dal Sindaco previa dichiarazione di non aver accettato
analogo incarico in più di quattro comuni.
Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non é revocabile, salvo
inadempienza ed é rieleggibile per una sola volta.
Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune
Il revisore dei conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne
faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell' esame di
provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria
Il revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:
collabora con l'organo consiliare e può partecipare alle sedute, con diritto
di parola;
esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei
documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
relativamente all' acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese,
all' attività contrattuale, all' amministrazione dei beni, alla completezza
delle documentazioni, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della
contabilità;
relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e
sullo stesso schema di rendiconto entro il termine di dieci giorni decorrente
dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;
riferisce all'organo consiliare si gravi irregolarità di gestione, con
contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino
ipotesi di responsabilità;
effettua verifiche di cassa
Articolo 40 - Controllo economico della gestione
I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire
operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati nei bilanci e agli obiettivi fissati
dalla Giunta e dal Consiglio.
Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che,
insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all' assessore
competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di
competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.
SEZIONE VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 41 - Organizzazione degli uffici e del personale
L' ordinamento degli uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e
l' organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento
delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento
si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano
agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa é attribuita agli
organi burocratici.
La struttura organizzativa del Comune é disciplinata dal Regolamento sull'
ordinamento degli uffici e servizi.
Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta può
istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale
possono fare parte dipendenti dell' Ente o collaboratori esterni assunti con
contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il
dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'
art.45 del D.lgs 30 dicembre 1992, n.504
La Giunta può istituire altresì i seguenti uffici servizi e funzione
obbligatori:
Coordinatore Unico dei Lavori Pubblici;
Responsabile dell' intervento ex art. 7 della legge n.109/1994;
Ufficio per i procedimenti disciplinari;
Servizio ispettivo ex art.1 comma 62 legge n.662/1966;
Ufficio statistica, ai sensi del Dlgs. n. 322/1989;
Ufficio Relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art.12 del Dlgs n.29/1993;
Ufficio del Difensore Civico.
La composizione, le modalità di funzionamento, e i compiti da attribuire agli
uffici indicati al comma precedente sono disciplinati con norme regolamentari.
Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo
scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.
La copertura dei posti di responsabile di servizi o degli uffici o di alta
specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Articolo 42 - Segretario Comunale
Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato da Sindaco, scelto tra
gli iscritti all'albo di cui all' art.17, comma 75 della legge 127/1997. La
nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha
nominato.
Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del
Sindaco e continua ad esercitare le sue funzioni, dopo la cessazione del
mandato, fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo segretario. La nomina
é disposta non prima di 60 giorni, e non oltre 120 dalla data di insediamento
del Sindaco, decorsi i quali il segretario é confermato.
Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco,
previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La
deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi
della violazione.
Al Segretario Comunale é consentito di controdedurre in un congruo termine,
passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di
presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova
deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal
provvedimento sindacale.
Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell' ente in
ordine alla conformità dell' azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e
ai regolamenti. Il segretario inoltre:
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
può rogare tutti i contratti nei quali l'ente é parte ed autenticare scritture
private e atti unilaterali nell' interesse dell' ente;
esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferiti dal
Sindaco.
Gli organi dell'ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza
giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata
proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità
alle leggi, allo Statuto o ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.
Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore
Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell' art. 51-bis, ultimo
comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui
al 1.mo comma dello stesso articolo. In tal caso le funzioni di Segretario
Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a
tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le
funzioni.
E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo
contrattuale collettivo, in ordine alla nomina o alla revoca del Segretario
Comunale.
Articolo 43 - Il Direttore Generale
Ove il Comune intenda avvalersi della figura del direttore generale, stipula
apposita convenzione con altro/i Comune/i le cui popolazioni assommate a
quella del Comune raggiungano i 15.000 abitanti.
La deliberazione di convenzione é adottata dal Consiglio Comunale e contiene
l' indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti,
compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare.
Nella convenzione é altresì indicato il Comune capofila che adotterà la
deliberazione, l'atto di nomina e curerà la stipula del contratto.
Il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei
servizi tra i comuni convenzionati.
Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di Direttore Generale
possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.
SEZIONE VII - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Articolo 44 - Conferenza dei servizi
Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco
indice una conferenza dei servizi.
La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella
conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti
predetti.
Si considera acquisito l' assenso dell' amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la
volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso
entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle
comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quello inizialmente previsto.
Resta salvo quanto disposto dall' art.14 comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241
Articolo 45 - Concessione dei vantaggi economici
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziar e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati avvengono secondo quanto previsto nell' apposito
regolamento comunale.
Articolo 46 - Pubblicazione ed esecutività
Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che
devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all' albo
pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano
esecutive dopo il decimo giorno dall' inizio della pubblicazione
Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.
Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro
pubblicazione all' albo.
Articolo 47 - Forme particolari di pubblicazione
L' amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle
direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto
sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel
quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per la loro applicazione.
SEZIONE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 48 - Modifiche allo Statuto
Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal
Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é
ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o
modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnai.
Articolo 49 - Pubblicazione ed entrata in vigore
Dopo l'espletamento del controllo da parte dell' organo regionale, lo Statuto
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all' albo
pretorio per 30 giorni consecutivi, inviato al Ministero dell' Interno per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo
pretorio
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Rassegna stampa
Notizie tratte dai giornali, in cui si parla di Riace e circondario.
De Sena a Riace e Caulonia. Gazzetta del Sud del
02.03.2006
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Lucano, una sfida da raccogliere. Gazzetta del Sud del
15.11.2005
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